Art. 5 · Commissione d'esame

Art. 5

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Commissione d'esame

In vigore dal 27 feb 2011
1. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale è nominata con decreto dirigenziale in relazione al numero dei candidati e delle materie oggetto di esame. 2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del Ministero, due docenti della struttura sede della prova e un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio di competenza. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero.
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