Art. 5
5 / 10Commissione d'esame
In vigore dal 27 feb 2011
1. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale è nominata con decreto dirigenziale in relazione al numero dei candidati e delle materie oggetto di esame.
2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del Ministero, due docenti della struttura sede della prova e un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio di competenza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2010-07-29;268#art-5