Art. 2
2 / 4Tempistica di trasmissione delle informazioni; rilevanza della trasmissione ai fini dei finanziamenti regionali
In vigore dal 21 ago 2010
1. All' del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al Ministero della salute, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle informazioni di cui al comma 3 avviene con la seguente periodicità:
a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15 maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e il 28 febbraio 2011, rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2010;
b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di ciascun mese, a cominciare da marzo e fino a dicembre, dei dati relativi alle dimissioni del secondo mese precedente quello dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno.
4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformità di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell', comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
Storico versioni
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