Art. 5 · Attuazione dell'intervento pubblico

Art. 5

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Attuazione dell'intervento pubblico

In vigore dal 2 set 2010
1. Amministrazione responsabile dell'intervento pubblico è il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro (di seguito: «Dipartimento»), presso il quale viene attivato l'apposito sito internet denominato www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, deputato a fornire informazioni per l'accesso al beneficio e a ricevere le comunicazioni delle banche circa le operazioni di sospensione effettuate. 2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica, è soggetto patrimoniale autonomo e separato. 3. Il Dipartimento, per le operazioni relative alla gestione del Fondo, si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività: a) realizzazione e gestione del sito di cui al comma 1; b) esame della documentazione trasmessa dalle banche; c) rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari di cui all'; d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'. 4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare: a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore medesimo; b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento. 5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
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