Art. 4 · Modalità di presentazione della domanda

Art. 4

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Modalità di presentazione della domanda

In vigore dal 27 apr 2013
1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet di cui all'. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo. 2. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda di cui al comma 1, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento... con riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all', comma 3.

Note all'articolo

  • Il Decreto 22 febbraio 2013, n. 37 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2010-06-21;132#art-4