Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 ago 2010
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 6 aprile 2010, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 6 aprile 2010. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 giugno 2010 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim Berlusconi Il Ministro dell'interno: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 10
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