Art. 2
2 / 2In vigore dal 13 ago 2010
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 6 aprile 2010, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 6 aprile 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 giugno 2010
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim
Berlusconi
Il Ministro dell'interno: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 10
Storico versioni
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