Art. 5 · Il presidente

Art. 5

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Il presidente

In vigore dal 18 ago 2010
1. Il presidente è nominato, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'ente; b) predispone il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui all', comma 2, e stipula la convenzione con il Ministro, di cui all', comma 4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette; c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente; d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno di cui all', predisponendo i relativi atti, nonché provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva; e) convoca e presiede il consiglio scientifico; f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno; g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2010-05-21;123#art-5