Art. 63 quater · Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

Art. 63 quater

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Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

In vigore dal 29 dic 2022
1. Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullità, la data in cui è stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata. 2. L'istanza è irricevibile se: a) l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice; b) non è redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non è depositata contestuale traduzione ai sensi dell'. 3. L'istanza è inammissibile se: a) è diretta contro una registrazione inesistente o non più in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza; b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell', comma 2; c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullità diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice; d) è fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell', comma 3, o tale diritto non è anteriore; e) l'istante non è legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice; f) è fondata sul mancato uso, ai sensi dell' del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, è registrato da meno di cinque anni; g) è stata depositata da un mandatario e non è stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice; h) è omessa la firma dell'istante o del suo mandatario. 4. L'istanza è altresì inammissibile se è rivolta contro una pluralità di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullità e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.
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