Art. 60
60 / 83Proroga
In vigore dal 10 mar 2010
1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice.
2. Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un armo a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-60