Art. 46 · Atto di opposizione

Art. 46

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Atto di opposizione

In vigore dal 9 set 2021
1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell', comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice. 2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include: a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione: 1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione; 2) una riproduzione del segno, come pubblicato; 3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l'opposizione; 4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione; b) riguardo al diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all' del Codice: 1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, dell'Unione europea, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;; 2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine; 3) una riproduzione dei diritti anteriori; 4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione; b-bis) riguardo al diritto di cui all' del Codice, su cui si fonda l'opposizione: 1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione; c) riguardo all'opponente e all'opposizione: 1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del diritto anteriore; 2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all', comma 1. d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione: 1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

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Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-46