Art. 37
37 / 83Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti
In vigore dal 9 set 2021
1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali fmalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-37