Art. 28 · Protezione temporanea

Art. 28

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Protezione temporanea

In vigore dal 10 mar 2010
1. Il certificato di cui all'articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere: a) il cognome il nome e il domicilio dell'espositore; b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato consegnato per l'esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio; c) una rappresentazione del marchio come esposto.
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