Art. 5
5 / 6Attività di controllo
In vigore dal 25 mag 2010
1. Per i depositi fiscali muniti dell'autorizzazione prevista dall', comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue controlli periodici mediante interventi diretti, per accertarsi della regolarità delle operazioni di rilevanza fiscale e dell'esattezza dei dati forniti dagli strumenti automatici di misura, tenendo conto dei limiti di incertezze di misura previsti.
2. Per i depositi di cui al comma 1 che dispongano di idonei sistemi per la rilevazione automatica a distanza delle quantità di materie prime o semilavorati introdotte o di prodotti finiti estratti, della densità dei prodotti finiti contenuti nell'intero parco serbatoi, o per il prelievo automatico dei campioni di prodotti estratti, nonché di ulteriori sistemi automatizzati di controllo, l'Agenzia delle dogane adotta forme semplificate di controllo.
3. In presenza di irregolarità rilevate ai sensi dei commi 1 e 2, o nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all' o delle istruzioni impartite ai sensi dell', comma 2, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all', comma 3, fatta salva la possibilità di valutare distintamente le singole fattispecie in ragione della comprovata buona fede del depositario autorizzato.
4. Il Corpo della guardia di finanza, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esercita le funzioni di vigilanza di competenza, accedendo, se ritenuto necessario, ai dati di cui all'.
5. Per i depositi fiscali di produzione muniti dell'autorizzazione prevista dall', comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue altresì controlli periodici mediante il prelievo di campioni di prodotti estratti, tesi all'accertamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
Storico versioni
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