Art. 3
3 / 4In vigore dal 6 dic 2017
1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione alla Direzione generale entro 6 mesi dalla data di stabilizzazione della conseguente menomazione permanente aggravata.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui all'.
-------------
ASGGIORNAMENTO
Il Decreto 17 ottobre 2017, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-10-02;163#art-3