Art. 1 · Modalità di effettuazione del tirocinio

Art. 1

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Modalità di effettuazione del tirocinio

In vigore dal 31 ott 2009
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visti gli articoli 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34; Visto l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; Visto l'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. U.R./764/1.5/09 dell'8 maggio 2009), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 maggio 2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152; Adotta il seguente regolamento: . Modalità di effettuazione del tirocinio 1. Il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione. 2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall'. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 3. Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione. 4. In considerazione delle competenze specifiche in economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, attribuite agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dall' del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attività professionali: a) per l'accesso alla sezione A dell'albo - Commercialisti -, le attività di cui ai commi 3 e 4 dell' del decreto legislativo n. 139 del 2005; b) per l'accesso alla sezione B dell'albo - Esperti contabili -, le attività di cui al comma 4 dell' del decreto legislativo n. 139 del 2005. 5. Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio. 6. Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio.
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