Art. 3
3 / 10Modalità per la partecipazione al programma agevolativo ed adempimenti
In vigore dal 5 set 2009
1. Sono ammessi a partecipare al programma agevolativo i soggetti, operanti in regime di deposito fiscale nel territorio nazionale o in un altro Stato dell'Unione europea, titolari di impianti che realizzano uno o più prodotti di cui all', comma 2. A tal fine gli stessi presentano una istanza, redatta in lingua italiana, per ciascuno dei prodotti di cui all', comma 2 e per ciascuna delle annualità del programma agevolativo, contenente le seguenti indicazioni:
a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita IVA, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo e la quantità di prodotto per il quale si richiede l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta;
c) la capacità produttiva annuale dell'impianto espressa in tonnellate, quale risulta dalla verifica effettuata dall'Ufficio competente. Per gli impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione europea, la capacità produttiva è quella risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle competenti autorità nazionali;
d) gli estremi della licenza di deposito fiscale;
e) la dichiarazione relativa alla quantità di prodotto di cui alla lettera b), espressa in tonnellate, che, nell'anno precedente, è stata realizzata nell'impianto di cui alla lettera a) e destinata ad essere immessa in consumo, anche in miscela con prodotti energetici;
f) l'indicazione, per gli impianti situati in altri Stati membri dell'Unione europea, del cancello di ingresso prescelto.
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegate:
a) la dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di conformità del prodotto di cui all', comma 2, lettera a), alle caratteristiche di cui al punto 1 dell'allegato 1 al presente regolamento;
b) la valutazione circa l'idoneità dei prodotti di cui all', comma 2, lettere c), d) e) ed f), ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutati sull'intero ciclo di vita secondo quanto previsto dall', comma 3;
c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007.
3. I soggetti operanti in altri Stati membri dell'Unione europea allegano all'istanza di cui al comma 1 la documentazione equivalente a quella prescritta, per i soggetti operanti nel territorio nazionale, dal comma 2.
4. Le istanze di cui al comma 1, sono presentate direttamente all'Ufficio incaricato ovvero spedite al medesimo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le predette istanze sono presentate, per l'anno 2009, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del comunicato di cui all', comma 1 e, per l'anno 2010, entro il 31 gennaio 2010. Per le istanze spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui all', comma 2, lettera c), risultassero non corrispondenti al vero.
6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle istanze di cui al comma 1, i soggetti assegnatari presentano all'Agenzia delle dogane, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione dalla quale risultino la quantità, la natura ed i Paesi di origine degli alcoli e delle biomasse utilizzati, i quantitativi di ETBE, additivi e riformulanti prodotti su base annua, nonché la loro destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-08-05;128#art-3