Art. 2
2 / 10Requisiti dei prodotti ammessi al programma agevolativo
In vigore dal 5 set 2009
1. Il bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina o all'utilizzo tal quale come carburante, deve possedere le caratteristiche tecniche indicate rispettivamente nei punti 1 e 3 dell'allegato 1 al presente regolamento.
2. L'accertamento dell'origine agricola dei prodotti di cui all', comma 2, è effettuato attraverso le metodiche di cui all'allegato 2 al presente regolamento. L'individuazione della derivazione da biomasse per i prodotti di cui all', comma 2, lettere c), d), e) ed f), può avvenire anche mediante lavorazioni controllate effettuate con la partecipazione di personale dell'Agenzia delle dogane.
3. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), provvede a valutare l'idoneità, per i prodotti di cui all', comma 2, lettere c), d), e) ed f) ad abbattere i principali agenti inquinanti con riferimento all'intero ciclo di vita, sulla base delle modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento. Il medesimo allegato potrà essere integrato o modificato sulla base di nuove conoscenze di carattere scientifico o metodologico e dell'eventuale evoluzione delle procedure normalizzate europee con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Le miscele di benzina con i prodotti di cui all', comma 2, lettere a), b), c) ed e), e le miscele di gasolio con i prodotti di cui all', comma 2, lettere d) e f), destinate all'impiego come carburanti, sono avviate al consumo presso la rete di distribuzione ovvero presso l'extra rete.
5. Sono fatte salve le specifiche tecniche ed i divieti previsti, per la commercializzazione e l'impiego dei carburanti da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione, dalla normativa vigente in materia ambientale e dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-08-05;128#art-2