Art. 3 · Devoluzione allo Stato

Art. 3

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Devoluzione allo Stato

In vigore dal 10 set 2009
1. In applicazione dell', comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonché dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia, Equitalia Giustizia attua la devoluzione allo Stato di cui all', comma 1, lettera t), numero 1), relativamente ai soli casi in cui un provvedimento espresso di devoluzione allo Stato è stato adottato dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 ma non è stato ancora materialmente eseguito anteriormente alla medesima data. 2. Qualora un provvedimento di espressa devoluzione allo Stato risulti adottato dal giudice dell'esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, si intende per devoluzione allo Stato esclusivamente quella di cui all', comma 1, lettera t), numero 2), ed Equitalia Giustizia è per legge l'esclusivo soggetto competente a gestire le risorse intestate Fondo unico giustizia al fine, in particolare, di delimitarne quelle oggetto delle destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell' della legge n. 181 del 2008. 3. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF apposito rendiconto delle devoluzioni allo Stato attuate ai sensi del presente articolo.
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