Art. 2 · Restituzione delle risorse

Art. 2

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Restituzione delle risorse

In vigore dal 10 set 2009
1. In applicazione dell', comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 143, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonché dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro, adottati ma non eseguiti anteriormente alla data di intestazione, Equitalia Giustizia effettua le restituzioni delle risorse di cui all', comma 1, lettera i), numero 1.a), del presente decreto. Analogamente Equitalia Giustizia, in conseguenza di revoche di provvedimenti di confisca, disposte e non eseguite anteriormente alla data di intestazione, effettua le restituzioni delle risorse di cui all', comma 1, lettera i), numero 1.b. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, sulla base delle effettive comunicazioni ricevute, riguardanti i dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, Equitalia Giustizia provvede altresì alle restituzioni delle risorse di cui al comma 1, relativamente alle quali vengono adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca dei provvedimenti di confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse. 3. Per le risorse oggetto di restituzione suscettibili di produrre interessi, per le quali l'avente titolo alla restituzione non intratteneva rapporti con gli Operatori anteriormente al provvedimento di sequestro ovvero per le quali interviene la revoca della confisca, è riconosciuto all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati, nel periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alle apposite pubblicazioni ufficiali di riferimento Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonché delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori. Per le risorse intestate di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è riconosciuto all'avente titolo alla restituzione un interesse pari al tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori nel periodo intercorrente fra la data del sequestro e quella della restituzione, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonché delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori. 4. Gli interessi di cui al comma 3 sono calcolati con il criterio dell'anno civile, capitalizzati trimestralmente, nonché annotati e contabilizzati da Equitalia Giustizia per il loro pagamento esclusivamente in occasione della restituzione delle risorse all'avente titolo. 5. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente apposito rendiconto delle restituzioni effettuate al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.
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