Art. 3 · Commissione d'esame

Art. 3

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Commissione d'esame

In vigore dal 22 ago 2009
1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione ovvero tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. 3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente supplente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall' sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
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