Art. 2
2 / 6Criteri e livelli di qualità del percorso formativo
In vigore dal 28 lug 2009
1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l'unicità della professione, è articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del presente decreto.
3. Il monte ore complessivo dei corsi è articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi, le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonché il numero dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente decreto.
4. Le attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro si svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la responsabilità didattica e professionale dei docenti del corso. Il numero di allievi è stabilito in relazione agli spazi disponibili e deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque.
5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi maturati dai soggetti diplomati presso le università, le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui all' della legge 508 del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al conseguimento del titolo di cui all', comma 3.
7. La modalità di svolgimento dei corsi è disciplinata dai singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.
8. Per garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilità dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attività formativa. La parte rimanente deve comunque essere effettuata su manufatti originali.
Storico versioni
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