Art. 4
4 / 4Cooperazione delle figure professionali che intervengono nelle attività di conservazione dei beni culturali
In vigore dal 28 lug 2009
Cooperazione delle figure professionali che intervengono
nelle attività di conservazione dei beni culturali
1. All'attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il restauratore di beni culturali e con le professionalità menzionate in premessa al presente decreto - professionalità di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Tali professionalità scientifiche sono di regola di formazione universitaria e, ai fini della partecipazione alle attività di conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di beni architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante con il restauratore, con le altre professionalità citate in premessa e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti, nonché per l'individuazione dei processi di degrado; b) collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e sotto la direzione dell'esperto scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro: Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-05-26;86#art-4