Art. 2
2 / 6Compensi per le attività ordinarie di custodia dei beni immobili
In vigore dal 16 lug 2009
1. Per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare:
fino a euro 25.000,00: 3%;
da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%;
da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%;
da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%;
da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%;
da euro 500.000,01 e oltre: 0,3%.
È comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.
2. Il compenso di cui al comma 1 è dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del fascicolo, nonché presso altri pubblici uffici;
b) accessi all'immobile pignorato, anche in caso di apertura forzata delle porte;
c) verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto;
d) verifica dello stato di occupazione del bene e dell'eventuale sussistenza di titoli opponibili da parte di terzi;
e) quantificazione delle spese condominiali relative all'ultimo biennio, nonché di quelle future già deliberate;
f) sostituzione di serrature, installazione o sostituzione di dispositivi di sicurezza;
g) informazioni relative all'immobile pignorato e alla procedura di vendita, rese agli interessati mediante l'utenza telefonica indicata nell'avviso di vendita di cui all'articolo 570 del codice dì procedura civile;
h) invio agli interessati, anche tramite posta elettronica o fax, di copie o estratti della perizia di stima;
i) accompagnamento degli interessati presso l'immobile posto in vendita;
l) cura degli adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita;
m) chiarimenti resi al giudice o suo delegato, alle parti ed agli offerenti nel corso delle operazioni di vendita;
n) attività di liberazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile;
o) redazione e deposito del rendiconto di cui all'articolo 560, primo comma, del codice di procedura civile.
3. In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta.
4. Il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3, è diminuito fino alla metà quando l'immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico.
5. Il compenso stesso può essere aumentato sino al 20% nei casi di eccezionali difficoltà nello svolgimento dell'incarico.
6. Al custode è dovuto il rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le spese generali di organizzazione e studio, nonché per quelle di corrispondenza, viaggi e comunicazioni, anche telefoniche.
7. Al custode sono altresì rimborsate le spese vive documentate diverse da quelle indicate al comma 6.
8. Non è dovuto alcun compenso all'aggiudicatario dell'immobile eventualmente nominato custode.
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