Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 giu 2009
1. Le Regioni sentite le Autorità di bacino, e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, adeguano e attuano i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali, sulla base delle modalità e dei criteri tecnici riportati nell'Allegato 1; 2. Entro i successivi trenta giorni, vengono individuati i siti di riferimento tipo-specifici secondo le modalità riportate nel punto 1.1.1 dell'Allegato 2 del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 aprile 2009 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 278
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