Art. 1 · Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco

Art. 1

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Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco

In vigore dal 30 giu 2009
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell', comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente; Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari, ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia; Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso questo Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento dell'attività di raccolta ed elaborazione della documentazione sopra indicata, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco; Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006; Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, così come indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo 2008, mediante acquisizione dei pareri formulati dai relativi Consigli di dipartimento; Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007; Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data 30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008; Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 febbraio 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco 1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati all'attività di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in avanti denominato «elenco»). 2. L'elenco è tenuto dalla Direzione generale per i beni archeologici (d'ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto. La partecipazione di tutti i soggetti interessati è assicurata anche mediante gestione informatica dell'elenco secondo le specifiche tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. 3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono inseriti i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui agli del presente decreto.
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-03-20;60#art-1