Art. 4 · Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

Art. 4

4 / 6

Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

In vigore dal 8 apr 2009
1. Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le soglie monetarie di cui all', comma 1, sono ridotte a 50,00 euro. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella tabella B allegata al presente regolamento. Per i medesimi soggetti l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto. 3. I soggetti di cui al comma 1, di età inferiore a diciasette anni, sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-03-06;32#art-4