Art. 30 · Compensi ed indennità
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo II

Art. 30

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Compensi ed indennità

In vigore dal 1 lug 2009
1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente accordo. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all', comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399. 3. Per l'indennità di accesso trova applicazione l' del presente accordo.
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