Art. 23 · Massimale orario e limitazioni
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo II

Art. 23

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Massimale orario e limitazioni

In vigore dal 1 lug 2009
1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a 38 ore settimanali e può essere espletato presso più ambulatori SASN. 2. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile, svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario di 38 ore settimanali.
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