Art. 17 · Contributo ENPAM
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo I

Art. 17

17 / 34

Contributo ENPAM

In vigore dal 1 lug 2009
1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-17