Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 13
13 / 34Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria
In vigore dal 1 lug 2009
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.
2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo, o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso.
3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.
5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 14 dell' dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.
6. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, l'ufficio SASN competente può riconoscere come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 32 ore annue in proporzione a un massimale orario di 32 ore settimanali di titolarità d'incarico, la partecipazione ai corsi, purchè accreditati e inerenti l'attività svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso. Il suddetto limite è elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-13