Art. 12 · Indennità di accesso
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo I

Art. 12

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Indennità di accesso

In vigore dal 1 lug 2009
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, qualora il medico svolga per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità sarà a carico del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennità di accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Allo specialista, che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.
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urn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-12