Art. 11 · Mobilità
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo I

Art. 11

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Mobilità

In vigore dal 1 lug 2009
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall' dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente . Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all' dell' accordo suindicato. 2. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento defmitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato di cui all' dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 6. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.
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