Art. 2 · Requisiti di professionalità

Art. 2

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Requisiti di professionalità

In vigore dal 14 gen 2009
1. Per l'iscrizione all'Albo è necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, possedere un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall'Organismo. La conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalità da questo stabilite. 3. Sono esonerati dalla prova valutativa di cui al comma 2: a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti; b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti; c) gli agenti di cambio. 4. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 3 producono la documentazione attestante l'esercizio dell'attività professionale. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 deve includere la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento. 5. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, i consulenti finanziari sono tenuti all'aggiornamento professionale nelle materie di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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