Art. 6
6 / 8Rifiuto o limitazione dell'accesso
In vigore dal 24 dic 2008
1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di cui all', comma 3, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni.
2. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-10-29;191#art-6