Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 1 gen 2009
1. Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei collaboratori, indicati nell' della legge, nonché l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle suddette sedi. Copia conforme della predetta documentazione deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. 2. I dati di cui al comma 1, relativi alle strutture ed agli operatori all'estero, devono essere comunicati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alle autorità diplomatiche e consolari. 3. Ogni qualvolta si dovessero determinare delle variazioni nei dati di cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi destinatari indicati ai commi 1 e 2.
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