Art. 1
1 / 17In vigore dal 1 gen 2009
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto, in particolare, il comma 7 dell' della citata legge, il quale prevede che con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento per l'attività svolta dai suddetti istituti, e per la loro organizzazione;
Vista, altresì, la lettera d) del citato comma 7, che dispone la previsione di un periodo transitorio volto a consentire la graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n. 764, con il quale è stato adottato il regolamento recante i criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, in attuazione dell' della legge 27 marzo 1980, n. 112;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell', commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Sentiti tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze del 25 febbraio e del 12 maggio 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 ottobre 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di seguito definiti «istituti di patronato», previsto dall' della legge 30 marzo 2001, n. 152, di seguito definita «legge», è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2008-10-10;193#art-1