Art. 2
2 / 7In vigore dal 22 nov 2008
1. L'articolo 9-bis, come inserito con l' del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito dal seguente:
«1. I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiore a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).
2. Il limite di cui al comma 1 è pari a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;
b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.
3. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B.
4. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9.
5. I limiti di migrazione specifica riportati all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;
c) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la l'area della superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.
In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2.
6. Per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto o già a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R. 7 aprile 1999, n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione specifica che devono essere espressi solo in mg/kg.
7. La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tale limite deve essere espresso sempre come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2008-09-24;174#art-2