Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 9 nov 2008
1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) GPL: i gas di petrolio liquefatti; b) impianto centralizzato: l'impianto centralizzato per esclusivo uso industriale del GPL collegato ad almeno due apparecchiature di utilizzazione, di tipo industriale, funzionanti a GPL e alimentato da uno o più serbatoi fissi di pertinenza della capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi ovvero, mediante un unico punto di presa, da una rete canalizzata di distribuzione di GPL per uso combustione; c) GPL agevolato: il GPL, denaturato secondo le formule e le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle accise dal direttore dell'Agenzia delle dogane e impiegato per usi industriali negli impianti centralizzati, a cui è applicabile l'agevolazione di cui all', comma 1, del presente regolamento; d) ufficio competente: l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in base all'ubicazione dell'impianto centralizzato; e) soggetto esercente la rete: il soggetto esercente una rete canalizzata di distribuzione di GPL che effettua forniture di GPL agevolato anche ad impianti centralizzati, alimentati dalla medesima rete, ammessi al beneficio di cui all', comma 1, del presente regolamento; f) regolamento n. 210/1996: il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.
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