Art. 91 septies
117 / 126Requisiti dell'unità da diporto
In vigore dal 21 ott 2024
1. L'unità da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere:
a) iscrizione nell'ATCN;
b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall';
d) certificato di idoneità al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
e) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino.
2. Il certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera d) è rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, volta a verificare l'idoneità al servizio dell'unità da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalità delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonché i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneità.
3. Il certificato di idoneità è conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed è rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Storico versioni
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