Art. 91 quinquies
115 / 126Regime amministrativo
In vigore dal 21 ott 2024
1. La comunicazione di inizio attività prevista dall'-duodecies, comma 2, del codice, è presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalità telematiche, dalle ditte individuali o dalle società che:
a) hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneità di cui all' e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare;
b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino.
2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attività.
3. Nella comunicazione di inizio attività sono contenuti:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative;
b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di società e per le cooperative;
c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
e) i contatti di reperibilità;
f) gli estremi di individuazione delle unità da diporto adibite al servizio.
4. La comunicazione è inoltre presentata in caso di:
a) trasferimento della sede legale;
b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto;
c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attività;
d) variazioni della proprietà o dell'assetto societario o cooperativo;
e) variazione delle unità da diporto adibite al servizio;
f) variazione dei contatti di reperibilità.
5. La comunicazione di inizio attività può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che:
a) hanno compiuto gli anni diciotto;
b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
6. La comunicazione di inizio attività non può essere presentata da coloro che:
a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all';
b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.
7. Il servizio è esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non può essere affidato ad altre imprese.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o più requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio.
9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8.
10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unità utilizzate per il servizio. Nel registro è annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unità utilizzate.
Storico versioni
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