Art. 91 quater · Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità in mare e nelle acque interne

Art. 91 quater

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Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità in mare e nelle acque interne

In vigore dal 21 ott 2024
1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocità dell'unità da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. 3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione. 4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilità per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione.
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