Art. 9 · Pubblicità degli atti
Titolo I

Art. 9

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Pubblicità degli atti

In vigore dal 21 ott 2024
1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall' del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nell'ATCN ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-9