Art. 77 · Trasferimento per lavori e navigazione di prova
Sez. II

Art. 77

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Trasferimento per lavori e navigazione di prova

In vigore dal 21 ott 2024
1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, previa visita dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla località in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione. 2. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, sentito l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizza prove di navigazione con navi da diportonon provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all' del codice di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-77