Art. 69 · Mantenimento delle condizioni dopo le visite
Sez. II

Art. 69

100 / 126

Mantenimento delle condizioni dopo le visite

In vigore dal 21 ott 2024
1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-69