Art. 67 · Organi di esecuzione delle visite
Sez. II

Art. 67

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Organi di esecuzione delle visite

In vigore dal 21 ott 2024
1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo nella cui giurisdizione si trova l'unità da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonché l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall', commi 4 e 5, per le unità che si trovino in porti esteri.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-67