Titolo I
Art. 5
5 / 126Iscrizione di unità da diporto costruite per uso personale
In vigore dal 21 ott 2024
1. Il proprietario di un'unità da diporto costruita per uso personale, ai sensi dell', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e ai sensi dell', comma 3, del codice può richiedere l'iscrizione nell'ATCN presentando a uno STED, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unità da diporto costruite per uso personale è costituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Le unità da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformità CE di cui all' del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 4) che "All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-5