Art. 9
9 / 10Bollettino annuale
In vigore dal 20 giu 2008
1. A decorrere dal 2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pubblica un bollettino annuale contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione:
a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente;
b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all', comma 2;
c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;
d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;
e) delle attività eseguite in attuazione del presente regolamento;
f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all', comma 4, e , comma 4.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2008-04-29;110#art-9