Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 20 giu 2008
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) biocarburanti e altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno; ai fini del presente decreto la percentuale in volume di ETBE considerata biocarburante è del 47 per cento; b) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; c) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; d) soggetti tenuti all'obbligo in un dato anno: soggetti che nell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2; e) produttori di biocarburanti: soggetti che producono i carburanti di cui alla lettera a); f) legge: la legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificata dall', comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) quantitativo minimo: la quantità di biocarburanti da immettere in consumo in un dato anno da parte di ciascun soggetto tenuto all'obbligo ai fini del rispetto della legge, calcolata sulla base della formula di cui all', comma 5; h) intesa di filiera: l'intesa stipulata ai sensi dell' del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, o intese equiparate, previa verifica di conformità al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i) contratto quadro: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, di cui alle lettere c) e d) dell' del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo ad uno o più prodotti agricoli ed avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; j) biocarburanti fiscalmente agevolati: biocarburanti sottoposti ad accisa con aliquota ridotta. 2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa. 3. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nella tabella allegato 1. Le specifiche convenzionali del bioidrogeno e dei derivati del bioetanolo sono definite, in relazione all'effettiva disponibilità dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte di produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, le caratteristiche fiscali del biodiesel sono definite nella tabella allegato 2a) del presente regolamento, mentre le caratteristiche fiscali del bioetanolo sono definite nella tabella allegato 2b) del presente regolamento. Per il bioidrogeno, l'ETBE e gli altri derivati del bioetanolo, le stesse caratteristiche sono definite, in relazione all'effettiva disponibilità dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2008-04-29;110#art-2