Art. 9 · Incompatibilità
Capo II

Art. 9

9 / 19

Incompatibilità

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'attuario incaricato non deve trovarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni: a) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) dell'impresa di assicurazione o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa di assicurazione o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto; b) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di suoi familiari agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione o della sua controllante; c) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con l'impresa di assicurazione o con la sua società controllante, con esclusione del rapporto di lavoro dipendente; d) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a), b) e c), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza dell'attuario incaricato. 2. L'attuario incaricato non può assumere contemporaneamente l'incarico di attuario revisore dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante. 3. L'attuario incaricato non deve trovarsi, nei confronti dell'attuario revisore dell'impresa di assicurazione o dell'attuario revisore della sua controllante, in alcuna delle seguenti situazioni: a) essere un familiare; b) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività attuariale sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi. 4. Qualora le situazioni di cui al comma 1 ricorrano rispetto ad altro attuario ovvero ad altro professionista, diverso dall'attuario incaricato, che con quest'ultimo condivida l'appartenenza ad una struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività sia svolta a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, le imprese di assicurazione adottano adeguate procedure per la gestione dei conseguenti eventuali conflitti di interessi. 5. L'attuario incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione prima che siano trascorsi tre anni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-9