Art. 18 · Disciplina transitoria
Titolo IVCapo I

Art. 18

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Disciplina transitoria

In vigore dal 30 giu 2015
1. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'attuario incaricato non sia in possesso dei requisiti di cui agli ovvero si trovi in una delle situazioni di cui all', la conseguente decadenza ai sensi dell', comma 3, ha luogo decorsi sei mesi da tale data. 2. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ricorrano le condizioni di superamento dei limiti di cui all', l'attuario incaricato è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro sei mesi da tale data. 3. Fino all'emanazione del regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice, la relazione tecnica sulla tariffa e la relazione tecnica sulle riserve dei rami responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono redatte in conformità agli schemi previsti nella Parte Tecnica, Sezione I e Sezione II di cui alla Circolare ISVAP 14 maggio 2004, n. 531/D.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-18