Titolo III›Capo I
Art. 13
15 / 19Funzioni in materia di tariffe
In vigore dal 30 giu 2015
1. Nell'ambito dei controlli sulle tariffe dell'assicurazione obbligatoria dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti l'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa:
a) verifica preventivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Codice, le basi tecniche e procede, nel caso di utilizzo di basi tecniche aziendali, al controllo della corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, dei rischi assicurati e dei sinistri;
b) verifica le metodologie statistiche, le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e di ogni ulteriore elemento considerato nell'ambito della definizione della tariffa;
c) valuta la coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche adottate dalle imprese di assicurazione, siano esse costituite da dati aziendali o da rilevazioni statistiche di mercato;
d) verifica che le tariffe siano costruite per settori di tariffazione ovvero per classi o gruppi di rischi sufficientemente numerosi ed omogenei, tali da garantire la significatività delle rilevazioni statistiche, con particolare riferimento alla frequenza e al costo medio dei sinistri. Il rispetto del principio di coerenza di cui alla lettera c) è verificato con riferimento alle singole classi di tariffazione.
2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulla tariffa, redatta in conformità alle disposizioni di cui all', nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulla tariffa.
3. L'attuario incaricato informa tempestivamente l'ISVAP di un eventuale giudizio negativo sulla tariffa nonché, ove ne sia venuto a conoscenza, dell'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di una tariffa che non è stata sottoposta alle verifiche di cui al presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-13